§ 1 Generale – Ambito di applicazione

  1. Le nostre consegne, i nostri servizi e le nostre offerte vengono effettuati esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali di fornitura. Esse sono parte integrante di tutti i contratti che stipuliamo con il partner contrattuale (di seguito denominato anche “Cliente”). Non riconosciamo i termini e le condizioni del cliente che contraddicono o si discostano da questi termini e condizioni, a meno che non abbiamo espressamente accettato la loro validità. I nostri termini e condizioni commerciali si applicano anche se effettuiamo la consegna al partner contrattuale senza riserve, sapendo che i termini e le condizioni del cliente sono in conflitto o si discostano dai nostri termini e condizioni commerciali. Le contro-conferme del cliente in riferimento ai suoi termini e condizioni sono respinte.
  2. Tutti i nostri termini e condizioni di vendita si applicano solo alle aziende ai sensi del § 310 BGB.
  3. I nostri termini e condizioni si applicano anche a tutte le transazioni future con il partner contrattuale, anche se non sono stati nuovamente concordati in modo esplicito.

§ 2 Offerta – Conclusione del contratto

  1. Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti fino al ricevimento dell’accettazione dell’offerta da parte del cliente, a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti o contengano un periodo di accettazione specifico. Se l’ordine del cliente deve essere qualificato come offerta ai sensi del § 145 BGB, possiamo accettare l’offerta entro due settimane dal ricevimento. Il cliente rimarrà vincolato dall’offerta fino a questo momento.
  2. Le aggiunte e le modifiche agli accordi stipulati, comprese le presenti Condizioni Generali di Vendita, devono essere effettuate per iscritto per essere efficaci. La telecomunicazione, in particolare via fax o e-mail, è sufficiente per soddisfare il requisito della forma scritta.

§ 3 Documenti dell’offerta

  1. Le nostre informazioni sull’oggetto della fornitura o del servizio (ad esempio pesi, dimensioni, valori di utilità, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici) e le nostre rappresentazioni dello stesso (ad esempio disegni e illustrazioni) sono solo approssimative, a meno che l’utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto non richieda una conformità esatta. Non costituiscono una specifica di qualità o una garanzia, ma descrizioni o caratterizzazioni della consegna o del servizio. Le deviazioni abituali e gli scostamenti dalla qualità concordata con il partner contrattuale, dovuti a norme di legge o che rappresentano miglioramenti tecnici, così come la sostituzione di componenti con parti equivalenti, sono consentiti nella misura in cui non compromettono l’utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.
  2. Ci riserviamo il diritto di proprietà o di copyright su tutte le offerte e i preventivi di spesa da noi presentati, nonché su disegni, illustrazioni, calcoli, brochure, cataloghi, modelli, strumenti e altri documenti e ausili messi a disposizione del cliente. Il cliente non può rendere questi elementi accessibili a terzi, divulgarli, utilizzarli lui stesso o tramite terzi o riprodurli senza il nostro esplicito consenso. Su nostra richiesta, deve restituirci questi articoli nella loro interezza e distruggere le copie realizzate, se non gli servono più nel corso ordinario degli affari o se le trattative non portano alla conclusione di un contratto. È esclusa la conservazione dei dati forniti elettronicamente ai fini del normale backup dei dati.

§ 4 Prezzi, valore minimo dell’ordine

  1. Se non diversamente indicato nella conferma d’ordine, i nostri prezzi si intendono “franco fabbrica”, esclusi l’imballaggio, il trasporto e l’assicurazione sul trasporto e, nel caso di consegne all’esportazione, più eventuali dazi doganali, tasse e altri oneri pubblici; questi saranno fatturati separatamente.
  2. L’IVA legale non è inclusa nei nostri prezzi; sarà indicata separatamente sulla fattura all’aliquota legale il giorno della consegna e dell’esecuzione.
  3. I prezzi concordati si basano sui costi di manodopera, materiali, energia e spese generali al momento della stipula del contratto. Se questi costi aumentano nei quattro mesi che intercorrono tra la stipula del contratto e il momento della consegna, avremo il diritto di aumentare il prezzo di conseguenza, a meno che l’aumento dei costi non fosse già prevedibile al momento della stipula del contratto, non fossimo in ritardo con la consegna o non fossimo responsabili dell’aumento dei costi per altri motivi. Gli aumenti dei costi saranno dimostrati al partner contrattuale su richiesta.
  4. Il valore minimo dell’ordine per ogni articolo di consegna è di 30 euro; il valore minimo dell’ordine è di 150 euro. Se questi valori minimi non vengono raggiunti, addebiteremo la differenza come supplemento sul valore dell’ordine o sul valore dell’ordine.

§ 5 Termini di pagamento, compensazione e diritto di ritenzione, cessione

  1. Se non diversamente concordato, le nostre fatture sono pagabili al netto (senza deduzioni) entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura (soggetto alla clausola 5.).
  2. Abbiamo il diritto di compensare i pagamenti del partner contrattuale prima con eventuali debiti più vecchi, se informiamo il partner contrattuale del tipo di compensazione effettuata. Se sono già stati sostenuti costi e interessi, avremo il diritto di compensare il pagamento prima con i costi, poi con gli interessi e infine con il credito principale.
  3. Un pagamento si considera effettuato solo quando possiamo disporre dell’importo.
  4. Il partner contrattuale ha il diritto di compensare i nostri crediti solo se le contropretese sono state stabilite legalmente, sono incontestate o sono state riconosciute da noi. Il partner contrattuale è autorizzato a esercitare il diritto di ritenzione solo se la contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale. Non si applica nemmeno se la domanda riconvenzionale del partner contrattuale è in relazione reciproca (il cosiddetto sinallagma) con la nostra richiesta.
  5. In deroga alla Clausola 1, frase 1, possiamo dichiarare che le fatture sono dovute per il pagamento immediato se il partner contrattuale è in arretrato con un importo non trascurabile.
  6. Abbiamo il diritto di cedere a terzi i nostri crediti nei confronti del partner contrattuale.

§ 6 Tempi di consegna e di esecuzione, controllo delle esportazioni

  1. Le scadenze e le date per le consegne e i servizi da noi promessi sono sempre solo approssimative, a meno che non sia stata espressamente promessa o concordata una scadenza o una data fissa. Se è stata concordata la spedizione, i periodi di consegna e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto. L’inizio del periodo di consegna da noi indicato presuppone che tutte le questioni tecniche siano state chiarite.
  2. Non saremo responsabili per l’impossibilità di consegna o per i ritardi nella consegna se questi sono causati da cause di forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto (ad esempio, interruzioni operative di ogni tipo, difficoltà nell’approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell’ottenimento dei necessari permessi ufficiali, misure ufficiali o mancata consegna da parte dei fornitori o mancata consegna corretta o puntuale) per i quali non siamo responsabili. Se tali eventi rendono la consegna o la prestazione significativamente più difficile o impossibile per noi e l’impedimento non è solo di natura temporanea, avremo il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di natura temporanea, i termini di consegna o di esecuzione saranno prolungati o le date di consegna o di esecuzione saranno posticipate del periodo dell’impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se il partner contrattuale non può ragionevolmente aspettarsi di accettare la consegna o il servizio a causa del ritardo, può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata al venditore.
  3. Se siamo in ritardo con una consegna o un servizio o se una consegna o un servizio diventa impossibile per noi, per qualsiasi motivo, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata in conformità con il § 10.
  4. L’adempimento del nostro obbligo di consegna presuppone l’adempimento legittimo e corretto dell’obbligo del partner contrattuale.
  5. Se il partner contrattuale è inadempiente nell’accettazione o viola altri obblighi di cooperazione, avremo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni da noi subiti, comprese le spese aggiuntive. In questo caso, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale dell’articolo acquistato passa al partner contrattuale nel momento in cui il partner contrattuale è in ritardo nell’accettazione.
  6. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali se la consegna parziale può essere utilizzata dal partner contrattuale nell’ambito dello scopo contrattuale, se la consegna della restante merce ordinata è garantita e se il partner contrattuale non deve sostenere alcun lavoro aggiuntivo significativo o costi aggiuntivi come risultato (a meno che non dichiariamo la nostra disponibilità a sostenere tali costi).
  7. I resi sono consentiti solo previo consenso scritto di Geiger. Per le restituzioni, Geiger addebiterà un costo di gestione minimo di 25 euro più IVA di legge. In caso di restituzioni più grandi, i costi saranno calcolati in base alla spesa effettiva. Ciò non si applica alle restituzioni dovute a reclami giustificati.
    I reclami relativi agli articoli acquistati nel webshop devono essere elaborati esclusivamente tramite il nostro sistema RMA (Return Merchandise Authorisation). Le spese di restituzione sono a carico del mittente.
  8. Le consegne e i servizi (adempimento del contratto) sono soggetti alla condizione che non vi siano ostacoli all’adempimento a causa di normative nazionali o internazionali, in particolare norme di controllo delle esportazioni, embarghi o altre restrizioni. Le parti contraenti si impegnano a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l’esportazione/trasferimento/importazione. I ritardi dovuti alle ispezioni o alle procedure di autorizzazione all’esportazione sospendono le scadenze e i tempi di consegna. Se non vengono concesse le autorizzazioni necessarie, il contratto si considera non concluso per quanto riguarda le parti interessate. Le richieste di risarcimento danni sono escluse a questo proposito e a causa del suddetto mancato rispetto delle scadenze.

§ 7 Luogo di adempimento, trasferimento del rischio

  1. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal contratto è la nostra sede legale, se non diversamente specificato.
  2. Se non diversamente indicato nella conferma d’ordine, la consegna avverrà “franco fabbrica” (INCOTERMS 2010).
  3. Se il cliente lo desidera, copriremo il rischio di trasporto del partner contrattuale mediante un’assicurazione di trasporto standard; i costi saranno a carico del partner contrattuale.

§ 8 Garanzia/difetti materiali

  1. Gli articoli consegnati devono essere accuratamente ispezionati subito dopo la consegna al partner contrattuale e, se vengono installati in altri articoli o fissati ad altri articoli in base al loro tipo o all’uso previsto, sempre prima di tale installazione o fissaggio. Per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati riconoscibili in un’ispezione immediata e accurata, si riterrà che siano stati approvati dal partner contrattuale se non ci viene inviata una notifica dei difetti per iscritto o in forma di testo entro dieci giorni lavorativi dalla consegna. I difetti devono essere descritti e documentati in misura ragionevole, in modo che possiamo verificare e comprendere l’esistenza dei presunti difetti. Per quanto riguarda altri difetti, gli articoli di consegna saranno considerati approvati dal partner contrattuale se la notifica dei difetti non ci viene inviata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui il difetto si è manifestato; tuttavia, se il difetto era già riconoscibile dal partner contrattuale in un momento precedente durante il normale utilizzo, questo momento precedente sarà decisivo per l’inizio del periodo di preavviso. § La Sezione 377 del Codice Commerciale Tedesco (HGB) si applica senza limitazioni.
  2. Il periodo di garanzia è di un anno. Se e nella misura in cui gli articoli da noi consegnati vengono utilizzati per un edificio in conformità al loro uso normale e ne causano il difetto, il periodo sarà fino a 5 anni. Tuttavia, il periodo di un anno non si applica alle richieste di risarcimento danni del partner contrattuale derivanti da lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute o da violazioni di obblighi intenzionali o per grave negligenza da parte nostra o dei nostri agenti vicari, che cadranno in prescrizione in conformità alle disposizioni di legge. Gli articoli acquistati tramite il nostro webshop sono soggetti esclusivamente alla garanzia legale.
  3. Se al momento del trasferimento del rischio sono presenti difetti materiali negli articoli consegnati, saremo inizialmente obbligati e autorizzati a correggere il difetto o a effettuare una consegna sostitutiva a nostra discrezione entro un periodo di tempo ragionevole. La correzione dei difetti può inizialmente consistere anche nel mostrare al partner contrattuale opzioni ragionevoli per evitare o aggirare gli effetti del difetto. In caso di fallimento, ossia di impossibilità, irragionevolezza, rifiuto o ritardo irragionevole della rettifica o della consegna sostitutiva, il partner contrattuale può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto. Possiamo rifiutare l’adempimento successivo se è associato a costi sproporzionati. In ogni caso, i costi sono sproporzionati se superano di cinque volte il valore dell’articolo di consegna privo di difetti o, se l’articolo di consegna è installato in un altro articolo o collegato a un altro articolo come previsto, se sono superiori al valore di questo articolo, compreso l’articolo di consegna privo di difetti.
  4. Siamo tenuti a rimborsare al partner contrattuale le spese sostenute per rimuovere un articolo di consegna difettoso e/o per installarne uno privo di difetti, ai sensi del § 439 Paragrafo 3 BGB, solo se il partner contrattuale ci ha precedentemente dato la possibilità di farlo a nostre spese e noi non vi abbiamo ottemperato entro un periodo di tempo ragionevole.
  5. La Sezione 10 si applica ai reclami per danni dovuti a difetti.
  6. La garanzia non si applica se il partner contrattuale modifica l’articolo consegnato o lo fa modificare da terzi senza il nostro consenso e ciò rende impossibile o irragionevolmente difficile eliminare il difetto. In ogni caso, il partner contrattuale dovrà sostenere i costi aggiuntivi per eliminare il difetto risultante dalla modifica.
  7. Le disposizioni di cui alle Clausole 2 e 4 si applicano solo se e nella misura in cui non è stato concordato nulla di diverso per iscritto per gli articoli di consegna (offerta, conferma d’ordine, accordo quadro/consegna/qualità).
  8. La consegna di articoli usati concordata con il partner contrattuale in singoli casi avverrà con l’esclusione di qualsiasi garanzia per difetti di materiale.

§ 9 Diritti di proprietà industriale e diritti d’autore

  1. Noi informeremo il partner contrattuale e il partner contrattuale ci informerà immediatamente – se possibile per iscritto – se vengono avanzate richieste di risarcimento contro di noi o il partner contrattuale a causa della violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d’autore di terzi da parte dei nostri articoli di consegna.
  2. Se l’oggetto della consegna viola effettivamente un diritto di proprietà industriale o un diritto d’autore di una terza parte, dovremo, a nostra discrezione e a nostre spese, modificare o sostituire l’oggetto della consegna in modo tale che non vengano violati i diritti di terzi, ma l’oggetto della consegna continui a svolgere le funzioni concordate contrattualmente, oppure procurare il diritto d’uso al partner contrattuale stipulando un contratto di licenza. Se non riusciamo a farlo entro un periodo di tempo ragionevole, il partner contrattuale avrà il diritto di recedere dal contratto o di ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto. Eventuali richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale sono soggette alle limitazioni di cui al § 10.
  3. In caso di violazione dei diritti da parte di prodotti di altri produttori da noi forniti, a nostra discrezione faremo valere i nostri diritti nei confronti dei produttori e dei fornitori a monte per conto del partner contrattuale o li cederemo al partner contrattuale. In tali casi, i diritti nei nostri confronti sussisteranno in conformità al presente § 9 solo se l’esecuzione giudiziaria dei suddetti diritti nei confronti dei produttori e dei fornitori a monte non ha avuto successo o è inutile, ad esempio a causa di un’insolvenza.

§ 10 Responsabilità per danni dovuti a colpa

  1. La nostra responsabilità per i danni, indipendentemente dai motivi legali, in particolare a causa di impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, violazione del contratto, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e azione non autorizzata, è limitata in conformità al presente § 10, nella misura in cui la colpa è coinvolta in ciascun caso.
  2. Non saremo responsabili in caso di semplice negligenza da parte dei nostri organi esecutivi, rappresentanti legali, dipendenti o altri agenti vicari, nella misura in cui ciò non comporti una violazione di obblighi contrattuali sostanziali (obblighi senza i quali il raggiungimento dello scopo del contratto sarebbe compromesso e sul cui adempimento il partner contrattuale può quindi regolarmente fare affidamento; i cosiddetti obblighi cardinali).
  3. Nella misura in cui siamo responsabili per i danni in conformità alla clausola 2, tale responsabilità sarà limitata ai danni che abbiamo previsto come possibile conseguenza di una violazione del contratto al momento della conclusione del contratto o che avremmo dovuto prevedere se avessimo esercitato la dovuta attenzione. I danni indiretti e i danni conseguenti risultanti da difetti dell’oggetto della consegna potranno essere risarciti solo se tali danni sono tipicamente prevedibili quando l’oggetto della consegna viene utilizzato come previsto.
  4. In caso di responsabilità per semplice negligenza ai sensi delle clausole 2 o 3, il nostro obbligo di risarcire i danni alla proprietà e le perdite finanziarie che ne derivano, nonché le perdite finanziarie dirette, sarà limitato a un importo di 1.000.000 di euro per richiesta di risarcimento, anche se ciò comporta una violazione di obblighi contrattuali sostanziali.
  5. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano nella stessa misura a favore dei nostri organi esecutivi, rappresentanti legali, dipendenti e altri agenti vicari.
  6. Le limitazioni di questo § 10 non si applicano alla nostra responsabilità per comportamento intenzionale, per caratteristiche garantite, per lesioni alla vita, agli arti o alla salute o ai sensi della Legge sulla responsabilità del prodotto.

§ 11 Conservazione del titolo

  1. Tutti gli articoli consegnati da noi rimarranno di nostra proprietà fino al pagamento completo del prezzo di acquisto (di seguito denominati merce riservata).
  2. Inoltre, tutti gli articoli da noi consegnati rimarranno di nostra proprietà (merce riservata) fino al soddisfacimento di tutti i crediti nei confronti del partner contrattuale derivanti dal rapporto commerciale, compresi quelli futuri. Nel caso di conti correnti, la riserva di proprietà sarà considerata una garanzia per la rispettiva richiesta di saldo. Ciò vale anche nel caso in cui il partner contrattuale effettui dei pagamenti su richieste specifiche.
  3. I crediti del partner contrattuale derivanti da una rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà sono assegnati a noi. Essi fungeranno da garanzia per i nostri crediti nella stessa misura della merce riservata.
  4. In caso di sequestri o altri interventi da parte di terzi, il partner contrattuale deve informarci immediatamente per iscritto, affinché possiamo intentare una causa ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco). Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsarci i costi giudiziari ed extragiudiziari di un’azione legale ai sensi del § 771 ZPO, il partner contrattuale sarà responsabile della perdita da noi subita.
  5. L’elaborazione o la rimodulazione della merce riservata da parte del partner contrattuale sarà sempre effettuata a nostro nome. Il diritto di aspettativa del partner contrattuale sulla merce soggetta a riserva di proprietà continuerà nell’articolo rimodellato. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene elaborata con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore oggettivo del nostro articolo acquistato e gli altri articoli elaborati al momento dell’elaborazione. Per tutti gli altri aspetti, all’articolo creato dalla lavorazione si applicherà lo stesso principio della merce sottoposta a riserva di proprietà.
  6. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene mescolata in modo indissolubile con altri articoli non appartenenti a noi, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore oggettivo del nostro articolo acquistato e gli altri articoli mescolati al momento della mescolanza. Se la miscelazione avviene in modo tale che questo articolo del partner contrattuale deve essere considerato come l’articolo principale, si concorda che il partner contrattuale trasferirà la comproprietà a noi su base proporzionale. Il partner contrattuale manterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà risultante per noi.
  7. Svincoleremo i beni soggetti a riserva di proprietà e gli articoli o i crediti che li sostituiscono se il loro valore supera l’importo dei crediti garantiti di oltre il 30%. La selezione delle garanzie da svincolare successivamente sarà a nostra discrezione.

§ 12 Protezione dei dati

  1. I dati personali del cliente (ad esempio, il nome e l’indirizzo e-mail della persona di contatto da parte del cliente) vengono raccolti, elaborati e utilizzati da noi in conformità con le normative sulla protezione dei dati, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la Legge federale sulla protezione dei dati (BDSG). Conserviamo i dati necessari per la transazione e, se necessario, li trasmettiamo a fornitori di servizi esterni (ad esempio, aziende di trasporto) ai fini dell’adempimento del contratto.
  2. Se riceviamo l’indirizzo e-mail del cliente in relazione alla vendita di beni o servizi, lo utilizzeremo per la pubblicità diretta (ad esempio tramite newsletter) per i nostri beni o servizi simili. Il cliente può opporsi all’utilizzo del suo indirizzo e-mail per scopi pubblicitari in qualsiasi momento, senza dover sostenere alcun costo (ad esempio, cancellandosi dalla mailing list della newsletter attivando il link fornito in ogni newsletter). Altrimenti, i dati di contatto del cliente saranno utilizzati per scopi pubblicitari solo nell’ambito delle autorizzazioni di legge o con il consenso del cliente.
  3. Il cliente dovrà garantire che i dati personali trasmessi a noi da lui o su sua richiesta da terzi siano stati raccolti ed elaborati in conformità con le norme di protezione dei dati pertinenti, che siano stati ottenuti i consensi necessari degli interessati e che l’utilizzo dei dati da parte nostra nel contesto dell’esecuzione del contratto non violi alcuna norma di protezione dei dati o superi l’ambito dei consensi concessi.

§ 13 Legge applicabile, foro competente, invalidità parziale

  1. I presenti termini e condizioni e l’intero rapporto giuridico tra noi e il cliente saranno disciplinati dalla legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG).
  2. Se il cliente è un commerciante ai sensi del Codice Commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà Bietigheim-Bissingen. Abbiamo inoltre il diritto di intraprendere azioni legali presso qualsiasi altro tribunale nazionale o internazionale competente per il cliente.
  3. Se una disposizione dei presenti termini e condizioni o una disposizione nell’ambito di altri accordi dovesse essere o diventare invalida, ciò non pregiudicherà la validità di tutte le altre disposizioni dei presenti termini e condizioni e di quell’accordo. La disposizione non valida o mancante sarà sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile alle intenzioni economiche delle parti al momento della stipula del contratto.

Stato: aprile 2026